Art. 1.
(Istituzione del Museo della pasta alimentare e dell'olio di oliva nella regione Puglia).

      1. È istituito il Museo della pasta alimentare e dell'olio di oliva nella regione Puglia, di seguito denominato «Museo», con sede nella zona del Salento.
      2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2006 e di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
      3. Al termine del triennio previsto dal comma 2, la regione Puglia interessata e il comune in cui ha sede il Museo provvedono a stanziare in bilancio un importo pari al 10 per cento dell'importo occorrente per il funzionamento annuale del Museo che è stabilito dall'amministrazione dello stesso Museo su base annuale.
      4. Le aziende che concorrono all'allestimento del Museo sono tenute al versamento di un contributo annuale stabilito dall'amministrazione del Museo stesso per la durata di cinque anni, rinnovabile.